Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo II
Art. 7
7 / 66Udienze
In vigore dal 24 dic 1938
Le udienze davanti al Tribunale, al presidente o al giudice delegato sono pubbliche, salvo che il presidente o il giudice delegato disponga diversamente.
Di ogni udienza viene redatto, a cura del segretario che vi assiste un processo verbale, che è firmato dal presidente, o dal giudice delegato, e dal segretario stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-7