Art. 63 · Registro delle istanze
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo IX

Art. 63

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Registro delle istanze

In vigore dal 3 set 1941
La Segreteria deve tenere un registro nel quale sono annotate, nel loro ordine di presentazione, le istanze proposte in via, principale o in garanzia e quelle di provvedimenti cautelari, in quanto non siano connessi con un giudizio pendente. Per ogni istanza annotata nel registro, devono essere indicati; in apposite colonne, gli atti delle parti e i provvedimenti del giudice, le notificazioni, le udienze, i mezzi di prova eseguiti, le tasse giudiziali pagate dalle parti e le somme da esse anticipate per le spese degli atti da eseguirsi a cura della segreteria. Il registro delle istanze è firmato in ciascun foglio dal presidente con l'indicazione, in fine, del numero dei fogli dei quali il registro si compone. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario.

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Pro

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