Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo IX
Art. 63
63 / 66Registro delle istanze
In vigore dal 3 set 1941
La Segreteria deve tenere un registro nel quale sono annotate, nel loro ordine di presentazione, le istanze proposte in via, principale o in garanzia e quelle di provvedimenti cautelari, in quanto non siano connessi con un giudizio pendente.
Per ogni istanza annotata nel registro, devono essere indicati; in apposite colonne, gli atti delle parti e i provvedimenti del giudice, le notificazioni, le udienze, i mezzi di prova eseguiti, le tasse giudiziali pagate dalle parti e le somme da esse anticipate per le spese degli atti da eseguirsi a cura della segreteria.
Il registro delle istanze è firmato in ciascun foglio dal presidente con l'indicazione, in fine, del numero dei fogli dei quali il registro si compone. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-63