Art. 44 · Vendita delle cose catturate o sequestrate
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo V

Art. 44

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Vendita delle cose catturate o sequestrate

In vigore dal 24 dic 1938
Quando venga ordinata la vendita di cose catturate o sequestrate, la vendita è eseguita nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, salvo che, per speciali ragioni, il provvedimento, che la ordina, disponga diversamente.
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