Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo V
Art. 41
41 / 66Provvedimenti cautelari disposti in contraddittorio
In vigore dal 24 dic 1938
Il presidente, con ordinanza stesa a piede della domanda:
1) adotta i provvedimenti indicati nei numeri 1°, 2° e 3° dell';
2) fissa l'udienza, da tenersi nel più breve termine possibile, per la decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari;
3) dispone la notificazione dell'istanza, unitamente alla ordinanza da lui emessa.
Se la domanda non è connessa con un giudizio pendente davanti al Tribunale delle prede, la notificazione è fatta nei modi preveduti dall'.
La notificazione è eseguita dopo che l'istante abbia adempiuto agli obblighi impostigli dall'ordinanza indicata nel primo comma. In caso di inadempimento nel termine prescritto, l'istanza e l'ordinanza sono prive di effetto, salve le disposizioni dell'.
Nell'udienza fissata a norma del primo comma di questo articolo, il presidente, sentiti le parti e il commissario del Re, pronuncia, con ordinanza, sulla domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari.
Storico versioni
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