Art. 35 · Ordinanza di notificazione della scrittura, con la quale si propone domanda riconvenzionale o dichiarazione d'intervento
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo IV

Art. 35

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Ordinanza di notificazione della scrittura, con la quale si propone domanda riconvenzionale o dichiarazione d'intervento

In vigore dal 24 dic 1938
La scrittura, con la quale è proposta una domanda riconvenzionale o è fatta dichiarazione d'intervento, è immediatamente presentata dal segretario al presidente del Tribunale, il quale, con ordinanza stesa a piede della scrittura medesima, dà i provvedimenti preveduti dai numeri 1), 2), e 3) dell', disponendo la notificazione di questa alle altre parti. Non si procede alla notificazione, se non quando siano stati eseguiti i provvedimenti dati dal presidente con l'ordinanza indicata nel comma precedente. Qualora i provvedimenti stessi non siano stati adempiuti nel termine prescritto, la scrittura, con la quale si propone la domanda riconvenzionale o si fa dichiarazione d'Intervento, è priva di effetti, salve le disposizioni dell'.
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