Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo IV
Art. 34
34 / 66Chiamata in garanzia
In vigore dal 24 dic 1938
La parte che intende chiamare un terzo in garanzia provvede a norma degli .
Qualora lo stato della causa non consenta al chiamato là garanzia piena libertà di difesa, il presidente può provvedere a norma dell'. Tuttavia, se egli ritiene opportuno non ritardare il corso della causa principale, dispone che la causa contro il garante sia trattata separatamente».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-34