Art. 34 · Chiamata in garanzia
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo IV

Art. 34

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Chiamata in garanzia

In vigore dal 24 dic 1938
La parte che intende chiamare un terzo in garanzia provvede a norma degli . Qualora lo stato della causa non consenta al chiamato là garanzia piena libertà di difesa, il presidente può provvedere a norma dell'. Tuttavia, se egli ritiene opportuno non ritardare il corso della causa principale, dispone che la causa contro il garante sia trattata separatamente».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-34