Art. 3 · Mutamento delle parti e dei loro rappresentanti o difensori
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo I

Art. 3

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Mutamento delle parti e dei loro rappresentanti o difensori

In vigore dal 24 dic 1938
Qualora, prima della chiusura della discussione davanti al collegio, sopravvenga la morte o l'incapacità di agire o il fallimento di una delle parti o del suo rappresentante o difensore, il presidente sospende con ordinanza il procedimento, assegnando un termine, perché l'interessato provveda alla sua rappresentanza o difesa. L'ordinanza stabilisce nuovi termini per la prosecuzione della procedura, ed è notificata, a cura della Segreteria, a tutte le parti. L'ordinanza è pure notificata agli eredi della parte, che sia deceduta, alla persona, alla quale spetti la rappresentanza legale della parte nel caso di sopravvenuta incapacità di essa; o al curatore in caso di fallimento della parte stessa. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità del rappresentante o del difensore, l'ordinanza è notificata, personalmente alla parte.
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