Art. 24 · Obbligo di contestazione dei fatti dedotti
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo IV

Art. 24

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Obbligo di contestazione dei fatti dedotti

In vigore dal 24 dic 1938
Le parti devono, nelle scritture di causa o all'udienza presidenziale preveduta dall', dichiarare se riconoscono o contestano i fatti dedotti dalle altre parti e comunque influenti sulla decisione. I fatti non contestati a norma del comma precedente si considerano ammessi. Nel caso di mancata comparizione di una delle parti, spetta al Tribunale di giudicare, se si possono considerare come ammessi, nei confronti di essa, i fatti dedotti dalle parti presenti in giudizio.
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