Art. 20 · Notificazione dell'istanza
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo III

Art. 20

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Notificazione dell'istanza

In vigore dal 24 dic 1938
Un sunto dell'istanza proposta a norma degli articoli 214 e 215 della legge di guerra è inserito, a cura della Segreteria, nella Gazzetta Ufficiale del Regno. La Segreteria dà comunicazione dell'istanza, per il tramite del Ministero degli affari esteri, agli agenti diplomatici degli Stati, ai quali è affidata la tutela di coloro che abbiano interesse nella controversia e che risultino noti allo stato degli atti. Il presidente può ordinare altresì che una copia dell'istanza sia notificata personalmente, a cura della Segreteria, a tutti gli interessati o ad alcuni di essi, prescrivendo, in tal caso, le modalità, che ritenga opportune ai finii della sicurezza, della celerità e dell'economia della notificazione. Quando si tratti di istanza diversa da quelle prevedute dagli articoli 214 e 215 della legge di guerra, l'istanza stessa è notificata personalmente alla parte convenuta, a cura della Segreteria.
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