Art. 14 · Rettificazione di omissioni o di errori materiali occorsi nei provvedimenti del giudice
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo II

Art. 14

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Rettificazione di omissioni o di errori materiali occorsi nei provvedimenti del giudice

In vigore dal 24 dic 1938
Le omissioni e gli errori materiali o di calcolo occorsi nei provvedimenti del giudice, che non producono nullità, e la cui correzione non importa una modificazione essenziale dei provvedimenti stessi, possono essere rettificati, con ordinanza del giudice che ha emesso il provvedimento, sentite le parti in Camera di Consiglio.
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