Art. 11 · Deposito della istanza e delle scritture di causa
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo II

Art. 11

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Deposito della istanza e delle scritture di causa

In vigore dal 24 dic 1938
L'istanza e le altre scritture di causa sono depositate nella Segreteria del tribunale o ad essa trasmesse, unitamente a tante copie quante ne occorrono per la distribuzione ai componenti il Tribunale e al commissario del Re e per la notificazione alle altre parti. Se il numero delle copie è insufficiente, la Segreteria fa eseguire quelle mancanti a spese della parte interessata. Il segretario, all'atto del deposito o del ricevimento della istanza o delle scritture o di altri atti, vi appone la data del deposito o dell'arrivo e la sua sottoscrizione.
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