Art. 10 · Persona alla quale si dirige la notificazione e luogo di questa
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo II

Art. 10

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Persona alla quale si dirige la notificazione e luogo di questa

In vigore dal 24 dic 1938
Le notificazioni e le comunicazioni alle Amministrazioni dello Stato sono fatte alla persona, che ne ha la rappresentanza legale, nella sede del suo ufficio o presso l'Avvocatura generale dello Stato quando questa si sia costituita in giudizio. Salvo che queste norme di procedura prescrivano espressamente la notificazione personale, le notificazioni o le comunicazioni alle altre parti sono fatte ai loro difensori, nel domicilio da esse eletto in Roma. Alle parti non comparse e a quelle che non hanno eletto domicilio in Roma la notificazione è fatta mediante deposito presso la Segreteria del tribunale.
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