Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo II
Art. 10
10 / 66Persona alla quale si dirige la notificazione e luogo di questa
In vigore dal 24 dic 1938
Le notificazioni e le comunicazioni alle Amministrazioni dello Stato sono fatte alla persona, che ne ha la rappresentanza legale, nella sede del suo ufficio o presso l'Avvocatura generale dello Stato quando questa si sia costituita in giudizio.
Salvo che queste norme di procedura prescrivano espressamente la notificazione personale, le notificazioni o le comunicazioni alle altre parti sono fatte ai loro difensori, nel domicilio da esse eletto in Roma.
Alle parti non comparse e a quelle che non hanno eletto domicilio in Roma la notificazione è fatta mediante deposito presso la Segreteria del tribunale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-10