Art. 7 bis
StatutoCapo II

Art. 7 bis

13 / 53
In vigore dal 30 giu 1939
Gli ufficiali assunti in S.P.E. dal servizio temporaneo all'atto dell'assunzione in S.P.E. potranno riscattare, ai fini degli assegni vitalizi, tutto il periodo di tempo trascorso ininterrottamente in servizio temporaneo, immediatamente precedente alla assunzione in S.P.E., purchè fra il servizio temporaneo e l'assunzione in S.P.E non vi sia stata interruzione di servizio. Il riscatto è subordinato al versamento dei contributi stabiliti per ciascun grado, a favore della «Sezione», corrispondenti al periodo di servizio riscattabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-15;1282#art-s-7-bis