Legge di guerra›Capo VI›Sez. la
Art. 94
205 / 403Rispetto per i morti sul campo.
In vigore dal 30 set 1938
I comandanti delle forze operanti adottano i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto per i cadaveri dei nemici morti sul campo, per accertarne l'identità e per dare a essi onorevole sepoltura.
Gli oggetti di uso personale appartenenti ai nemici morti sul campo sono raccolti e custoditi.
Il Governo del Re, nel modo che ritiene opportuno, fa pervenire allo Stato nemico notizia dei decessi di persone appartenenti alle forze armate di questo, nonché gli oggetti indicati nel comma precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-94