Legge di guerra›Capo VI›Sez. la
Art. 93
204 / 403Assimilazione ai militari nazionali.
In vigore dal 30 set 1938
I feriti e i malati nemici ricevono le stesse cure, che si prestano ai militari nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-93