Legge di guerra›Capo V
Art. 88
199 / 403Nozione e forma del salvacondotto.
In vigore dal 30 set 1938
Il salvacondotto è il permesso concesso dai comandanti militari, a ciò autorizzati, a unità delle forze nemiche o neutrali o a persone di qualsiasi nazionalità, perché possano raggiungere una località prestabilita, attraversando, ove occorra, la zona delle operazioni.
Esso è dato per iscritto, e deve indicare:
1° l'unità delle forze o le persone alle quali è accordato;
2° l'itinerario consentito e il mezzo di trasporto, di cui il titolare può servirsi;
3° la durata della sua validità;
4° la eventuale facoltà di trasportare beni mobili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-88