Art. 88 · Nozione e forma del salvacondotto.
Legge di guerraCapo V

Art. 88

199 / 403

Nozione e forma del salvacondotto.

In vigore dal 30 set 1938
Il salvacondotto è il permesso concesso dai comandanti militari, a ciò autorizzati, a unità delle forze nemiche o neutrali o a persone di qualsiasi nazionalità, perché possano raggiungere una località prestabilita, attraversando, ove occorra, la zona delle operazioni. Esso è dato per iscritto, e deve indicare: 1° l'unità delle forze o le persone alle quali è accordato; 2° l'itinerario consentito e il mezzo di trasporto, di cui il titolare può servirsi; 3° la durata della sua validità; 4° la eventuale facoltà di trasportare beni mobili.
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