Legge di guerra›§ 2
Art. 85
196 / 403Contenuto della convenzione di capitolazione.
In vigore dal 30 set 1938
La convenzione di capitolazione stabilisce:
1° il momento iniziale della sospensione delle ostilità;
2° la sorte e il trattamento riservato alle forze che capitolano, e l'eventuale concessione dell'onore delle armi;
3° i modi per garantire la sicurezza delle forze occupanti rispetto agli eventuali mezzi di offesa o di difesa esistenti nella posizione fortificata;
4° le altre clausole relative all'occupazione o alla consegna della posizione fortificata, delle navi e degli aeromobili, delle armi, degli impianti, dei materiali e dei rifornimenti.
In nessun caso, al nemico che capitola possono essere imposte condizioni contrarie all'onore militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-85