Legge di guerra›§ 2
Art. 81
192 / 403Violazione della convenzione.
In vigore dal 30 set 1938
Nel caso di violazione della convenzione, il comandante locale può immediatamente reagire nel modo che stimi necessario in rapporto all'importanza degli atti commessi dal nemico, salvi gli ulteriori provvedimenti del comandante supremo. In ogni caso, soltanto quest'ultimo può denunciare l'armistizio o ordinare l'immediata ripresa delle ostilità.
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