Legge di guerra›§ 2
Art. 78
189 / 403Nozioni ed effetti dell'armistizio.
In vigore dal 30 set 1938
L'armistizio è l'accordo, che ha per effetto la sospensione, totale o parziale, delle ostilità, a tempo determinato o indeterminato, su tutto il teatro della guerra o su parte di esso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-78