Art. 74 · Autorità competente a concludere convenzioni militari.
Legge di guerraSez. 2a

Art. 74

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Autorità competente a concludere convenzioni militari.

In vigore dal 30 set 1938
Il comandante supremo ha facoltà di concludere con il nemico, anche a mezzo di delegati, tregue o sospensioni d'armi, armistizi e altre convenzioni di carattere militare. L'armistizio e ogni altra convenzione, che modifichino sostanzialmente la situazione reciproca dei belligeranti, o che stabiliscano preliminari per la conclusione della pace, possono essere stipulati solo con l'assenso del Re Imperatore.
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