Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 74
157 / 403Autorità competente a concludere convenzioni militari.
In vigore dal 30 set 1938
Il comandante supremo ha facoltà di concludere con il nemico, anche a mezzo di delegati, tregue o sospensioni d'armi, armistizi e altre convenzioni di carattere militare.
L'armistizio e ogni altra convenzione, che modifichino sostanzialmente la situazione reciproca dei belligeranti, o che stabiliscano preliminari per la conclusione della pace, possono essere stipulati solo con l'assenso del Re Imperatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-74