Art. 62 · Requisizioni.
Legge di guerraCapo III

Art. 62

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Requisizioni.

In vigore dal 30 set 1938
Agli enti locali e agli abitanti possono essere imposte requisizioni di cose e di servizi soltanto per i bisogni delle forze di occupazione. Le requisizioni devono essere commisurate alle risorse locali e tali che non importino per le popolazioni l'obbligo di partecipare a operazioni di guerra contro il loro paese. L'indennità di requisizione è corrisposta in contanti; quando ciò non sia possibile, la prestazione è constatata mediante rilascio di buoni, e il pagamento del relativo importo deve essere eseguito il più presto possibile. Non può procedersi a requisizione, senza l'autorizzazione del comandante locale delle forze occupanti.
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