Legge di guerra›Capo III
Art. 62
74 / 403Requisizioni.
In vigore dal 30 set 1938
Agli enti locali e agli abitanti possono essere imposte requisizioni di cose e di servizi soltanto per i bisogni delle forze di occupazione.
Le requisizioni devono essere commisurate alle risorse locali e tali che non importino per le popolazioni l'obbligo di partecipare a operazioni di guerra contro il loro paese.
L'indennità di requisizione è corrisposta in contanti; quando ciò non sia possibile, la prestazione è constatata mediante rilascio di buoni, e il pagamento del relativo importo deve essere eseguito il più presto possibile.
Non può procedersi a requisizione, senza l'autorizzazione del comandante locale delle forze occupanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-62