Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 50
153 / 403Preavviso di bombardamento.
In vigore dal 30 set 1938
Fuori dei casi di necessità delle operazioni militari, il comandante delle forze attaccanti, prima di intraprendere il bombardamento, deve fare quanto è possibile per darne comunicazione alle autorità locali.
Sezione 3a.
Dell'uso di mezzi batteriologici o chimici.
Storico versioni
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