Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 39
39 / 403Cavi telegrafici e telefonici.
In vigore dal 30 set 1938
I cavi telegrafici e telefonici, che mettono in comunicazione territori nemici od occupati dalle forze armate nemiche, sono soggetti a tutti gli atti di guerra.
I cavi, che mettono in comunicazione i territori suddetti col territorio neutrale, sono anch'essi soggetti a tutti gli atti di guerra in caso di assoluta necessità, o quando ricorrano motivi per ritenere che siano utilizzati dal nemico per operazioni di guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-39