Art. 39 · Cavi telegrafici e telefonici.
Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 39

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Cavi telegrafici e telefonici.

In vigore dal 30 set 1938
I cavi telegrafici e telefonici, che mettono in comunicazione territori nemici od occupati dalle forze armate nemiche, sono soggetti a tutti gli atti di guerra. I cavi, che mettono in comunicazione i territori suddetti col territorio neutrale, sono anch'essi soggetti a tutti gli atti di guerra in caso di assoluta necessità, o quando ricorrano motivi per ritenere che siano utilizzati dal nemico per operazioni di guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-39