Legge di guerra›Titolo VII
Art. 362
366 / 403Emanazione dei decreti Reali.
In vigore dal 30 gen 1941
Salvo che questa legge disponga diversamente, i decreti Reali da essa preveduti sono emanati su proposta del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri, di concerto, qualora essi debbano avere effetto nelle colonie o nei possedimenti italiani, rispettivamente con il Ministro per l'Africa italiana e con quello per gli affari esteri.
I decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, qualora debbano avere effetto nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani sono emanati rispettivamente di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana e con quello per gli affari esteri.
Analogamente provvedesi per i decreti, o altri atti di competenza degli altri Ministeri, con i quali disponga, contestualmente, per il Regno, per l'Africa Italiana e per i Possedimenti italiani.
Per i decreti o altri atti che debbano avere effetto soltanto nell'Africa Italiana o soltanto nei Possedimenti italiani, provvedono i Ministri rispettivamente per l'Africa Italiana o per gli affari esteri di concerto,ove occorra, con gli altri Ministri interessati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-362