Art. 360 · Applicazione ad altri legittimi belligeranti delle disposizioni relative alle forze armate.
Legge di guerraTitolo VII

Art. 360

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Applicazione ad altri legittimi belligeranti delle disposizioni relative alle forze armate.

In vigore dal 30 gen 1941
Le disposizioni di questa legge, che si riferiscono alle forze armate di uno Stato, fatta eccezione di quelle del capo settimo del titolo II, si applicano anche, semprechè per legge non sia diversamente disposto, a tutti coloro che, pur non facendo parte delle forze armate, abbiano la qualità di legittimi belligeranti nei rapporti dello Stato medesimo. L'applicazione delle disposizioni dei capi VII e VIII del titolo II, può essere estesa, con decreto Reale agli appartenenti a milizie o a corpi volontari che operino a favore dello Stato italiano e che possiedano tutti i requisiti stabiliti dall'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-360