Art. 359 · Sospensione facoltativa dell'applicazione delle norme giuridiche). relative alla cittadinanza o alla sudditanza.
Legge di guerraTitolo VII

Art. 359

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Sospensione facoltativa dell'applicazione delle norme giuridiche). relative alla cittadinanza o alla sudditanza.

In vigore dal 30 set 1938
(Sospensione facoltativa dell'applicazione delle norme giuridiche). relative alla cittadinanza o alla sudditanza). Durante l'applicazione di questa legge, può essere disposta, con decreto Reale, la sospensione di norme relative all'acquisto, alla perdita e al riacquisto della cittadinanza o della sudditanza italiana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-359