Legge di guerra›Titolo VI
Art. 356
360 / 403Illecita introduzione o spedizione di titoli, cedole, obbligazioni o azioni italiane.
In vigore dal 30 set 1938
Chiunque compie atti diretti a introdurre, con frode o clandestinamente, nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, ovvero a spedire, con frode o clandestinamente, fuori dei detti territori, biglietti italiani di Stato o di banca, titoli, cedole, obbligazioni o azioni in violazione dei provvedimenti emanati a norma dell', è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo del valore dei biglietti, titoli, cedole, obbligazioni o azioni, e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-356