Legge di guerra›Titolo VI
Art. 354
358 / 403Illecita rimessa all'estero di denaro o di valori.
In vigore dal 30 set 1938
Chiunque effettua la rimessa di denaro o di valori, in violazione del divieto stabilito dall', è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo dell'importo del denaro o dei valori e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-354