Art. 354 · Illecita rimessa all'estero di denaro o di valori.
Legge di guerraTitolo VI

Art. 354

358 / 403

Illecita rimessa all'estero di denaro o di valori.

In vigore dal 30 set 1938
Chiunque effettua la rimessa di denaro o di valori, in violazione del divieto stabilito dall', è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo dell'importo del denaro o dei valori e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.
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