Legge di guerra›Titolo VI
Art. 353
357 / 403Illecita importazione, transito, esportazione di merci nemiche o destinate a persone, con le quali è proibito il commercio.
In vigore dal 30 set 1938
Chiunque procura, in qualsiasi modo, l'importazione, il transito o l'esportazione di merci, in violazione dei divieti stabiliti dall', è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-353