Art. 352 · Commercio con il nemico.
Legge di guerraTitolo VI

Art. 352

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Commercio con il nemico.

In vigore dal 30 set 1938
Chiunque compie qualsiasi attività commerciale vietata a norma degli è punito con le pene stabilite dall' del codice penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-352