Legge di guerra›Titolo VI
Art. 351
355 / 403Rifiuto di fornire informazioni ai sindacatori. Informazioni mendaci.
In vigore dal 30 set 1938
Il proprietario o l'amministratore dell'azienda, che rifiuta di fornire al sindacatore informazioni sull'attività o sulla situazione dell'azienda stessa, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila, e, se dà informazioni mendaci, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a lire seimila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-351