Art. 335 · Importazione o esportazione di titoli.
Legge di guerraCapo III

Art. 335

90 / 403

Importazione o esportazione di titoli.

In vigore dal 30 set 1938
Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le formalità per l'introduzione, nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate: 1° dei biglietti italiani di Stato o di banca; 2° dei titoli del debito pubblico italiano e delle relative cedole e di ogni altro titolo dello Stato o garantito dallo Stato; 3° delle azioni, delle obbligazioni e delle relative cedole di società commerciali o di enti pubblici, che si trovino nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate. Eguale provvedimento è emanato per stabilire le formalità per l'invio, fuori dei territori indicati nel primo comma, di biglietti di Stato o di banca, obbligazioni, azioni e ogni altro titolo estero e cedole relative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-335