Legge di guerra›Capo III
Art. 335
90 / 403Importazione o esportazione di titoli.
In vigore dal 30 set 1938
Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le formalità per l'introduzione, nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate:
1° dei biglietti italiani di Stato o di banca;
2° dei titoli del debito pubblico italiano e delle relative cedole e di ogni altro titolo dello Stato o garantito dallo Stato;
3° delle azioni, delle obbligazioni e delle relative cedole di società commerciali o di enti pubblici, che si trovino nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate.
Eguale provvedimento è emanato per stabilire le formalità per l'invio, fuori dei territori indicati nel primo comma, di biglietti di Stato o di banca, obbligazioni, azioni e ogni altro titolo estero e cedole relative.
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