Legge di guerra›Capo III
Art. 327
82 / 403Divieto di rimessa all'estero di denaro o valori a favore di persone di nazionalità nemica.
In vigore dal 30 set 1938
Salva la disposizione dell', è vietato a chiunque si trovi nel territorio dello Stato, o in quello occupato dalle sue forze armate, la rimessa, fuori dei territori stessi, di denaro, di titoli pubblici o di credito, di cedole o di altri valori a favore dello Stato nemico, o di persone di nazionalità nemica, ovvero di persone residenti in territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-327