Legge di guerra›Capo III
Art. 325
80 / 403Divieto di commercio con persone sospette: lista nera.
In vigore dal 30 set 1938
Il divieto indicato nell'articolo precedente si estende al commercio con persone diverse da quelle contemplate nei numeri 1° e 2° dell'articolo stesso, le quali siano iscritte in una lista da approvarsi con decreto del Duce e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Contro il provvedimento preveduto dal comma precedente non è ammesso ricorso, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-325