Art. 325 · Divieto di commercio con persone sospette: lista nera.
Legge di guerraCapo III

Art. 325

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Divieto di commercio con persone sospette: lista nera.

In vigore dal 30 set 1938
Il divieto indicato nell'articolo precedente si estende al commercio con persone diverse da quelle contemplate nei numeri 1° e 2° dell'articolo stesso, le quali siano iscritte in una lista da approvarsi con decreto del Duce e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Contro il provvedimento preveduto dal comma precedente non è ammesso ricorso, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.
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