Art. 310 · Comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei crediti di persone di nazionalità nemica.
Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 310

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Comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei crediti di persone di nazionalità nemica.

In vigore dal 30 set 1938
Le amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici, che siano debitori di persone di nazionalità nemica, o che detengano beni appartenenti a persone di nazionalità nemica, e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore di queste il pagamento di somme o la consegna di beni, devono darne immediata comunicazione scritta al prefetto.
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