Art. 307 · Prelevamenti a favore degli aventi diritto sui beni sequestrati.
Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 307

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Prelevamenti a favore degli aventi diritto sui beni sequestrati.

In vigore dal 30 set 1938
Il sequestratario, previa autorizzazione del prefetto, può effettuare, sui beni sequestrati, prelevamenti in numerario a favore del proprietario o di altri aventi diritto sui beni stessi, per cause di necessità di essi o dei congiunti viventi a loro carico. Se non esistono disponibilità di numerario, il prefetto, su domanda del proprietario o degli altri aventi diritto, può autorizzare il sequestratario a vendere parte dei beni sequestrati o a compiere sui medesimi operazioni atte a procurare il numerario, che deve formare oggetto del prelevamento. Il prefetto può, eccezionalmente, autorizzare un prelevamento in natura, purchè questo non abbia per oggetto titoli pubblici o industriali.
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