Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 306
54 / 403Comunicazione preventiva al proprietario della vendita dei beni sequestrati o della procedura esecutiva.
In vigore dal 30 set 1938
Qualora, per estinguere le passività, sia necessario promuovere la vendita di beni sequestrati, il sequestratario, se le circostanze lo permettono, e senza pregiudizio della procedura in corso, ne dà notizia al proprietario.
La stessa disposizione si applica nel caso che siano promosse procedure esecutive sui beni sequestrati.
Nel caso preveduto dal primo comma, il proprietario dei beni, di cui sia stato ordinato il sequestro, può ottenere che non si proceda alla vendita degli stessi, anticipando le spese di gestione nel termine e nella misura, che sono stabilite dall'intendente di finanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-306