Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 305
53 / 403Procedure esecutive e provvedimenti cautelari sui beni sequestrati.
In vigore dal 30 set 1938
I beni sequestrati possono formare oggetto di procedura esecutiva esclusa quella fallimentare, e semprechè si tratti dei crediti indicati nell'articolo precedente.
Gli effetti dei provvedimenti cautelari adottati da qualsiasi autorità giurisdizionale e aventi per oggetto beni che siano stati o vengano sequestrati in applicazione dell' sono sospesi fino alla data in cui cessano gli effetti del sequestro preveduto dall'articolo stesso.
La disposizione del comma precedente non si applica relativamente a provvedimenti cautelari adottati dall'autorità giudiziaria penale su cose pertinenti a reato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-305