Art. 305 · Procedure esecutive e provvedimenti cautelari sui beni sequestrati.
Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 305

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Procedure esecutive e provvedimenti cautelari sui beni sequestrati.

In vigore dal 30 set 1938
I beni sequestrati possono formare oggetto di procedura esecutiva esclusa quella fallimentare, e semprechè si tratti dei crediti indicati nell'articolo precedente. Gli effetti dei provvedimenti cautelari adottati da qualsiasi autorità giurisdizionale e aventi per oggetto beni che siano stati o vengano sequestrati in applicazione dell' sono sospesi fino alla data in cui cessano gli effetti del sequestro preveduto dall'articolo stesso. La disposizione del comma precedente non si applica relativamente a provvedimenti cautelari adottati dall'autorità giudiziaria penale su cose pertinenti a reato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-305