Art. 300 · Vendita dei beni sequestrati.
Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 300

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Vendita dei beni sequestrati.

In vigore dal 30 set 1938
Per la vendita dei beni mobili, dei censi e delle rendite, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative alla vendita e all'aggiudicazione degli oggetti pignorati; per la vendita dei beni immobili, le norme relative alla vendita volontaria dei beni dei minori. Il prefetto può autorizzare la vendita anche in altro modo, prescrivendo le opportune cautele. Il prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati è depositato, prelevate le spese di gestione e di vendita e le eventuali passività, presso la Cassa depositi e prestiti con gli stessi vincoli di sequestro, che gravavano sul bene venduto.
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