Art. 298 · Notificazione e trascrizione del decreto di sequestro.
Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 298

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Notificazione e trascrizione del decreto di sequestro.

In vigore dal 30 set 1938
Il decreto di sequestro, a cura dell'intendente di finanza, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e notificato, se possibile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene sequestrato. Se il decreto ha per oggetto, anche solo in parte, beni capaci d'ipoteca, esso è inoltre trascritto, a cura dell'intendente di finanza, presso l'ufficio delle ipoteche. La trascrizione non è soggetta a tassa o ad altra spesa. Le stesse formalità si osservano nel caso di annullamento o revoca del sequestro.
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