Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 298
46 / 403Notificazione e trascrizione del decreto di sequestro.
In vigore dal 30 set 1938
Il decreto di sequestro, a cura dell'intendente di finanza, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e notificato, se possibile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene sequestrato.
Se il decreto ha per oggetto, anche solo in parte, beni capaci d'ipoteca, esso è inoltre trascritto, a cura dell'intendente di finanza, presso l'ufficio delle ipoteche. La trascrizione non è soggetta a tassa o ad altra spesa.
Le stesse formalità si osservano nel caso di annullamento o revoca del sequestro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-298