Legge di guerra›Titolo V
Art. 286
335 / 403Divieto od obbligo di soggiorno.
In vigore dal 30 set 1938
Il Ministro dell'interno, con suo decreto, può vietare, o fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in località determinate.
La stessa facoltà può essere esercitata, anche dal prefetto, quando si tratti di vietare o di fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in una determinata località, compresa nel territorio della sua provincia.
Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-286