Art. 286 · Divieto od obbligo di soggiorno.
Legge di guerraTitolo V

Art. 286

335 / 403

Divieto od obbligo di soggiorno.

In vigore dal 30 set 1938
Il Ministro dell'interno, con suo decreto, può vietare, o fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in località determinate. La stessa facoltà può essere esercitata, anche dal prefetto, quando si tratti di vietare o di fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in una determinata località, compresa nel territorio della sua provincia. Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.
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