Art. 279 · Giudizio delle prede aeronautiche.
Legge di guerraSez. 8a

Art. 279

304 / 403

Giudizio delle prede aeronautiche.

In vigore dal 30 set 1938
Sono estese alle prede aeronautiche e ai relativi giudizi le norme stabilite dagli a 227 per le prede marittime, sostituiti al Ministro della marina e alle autorità portuarie, rispettivamente, il Ministro dell'aeronautica e le autorità aeronautiche territoriali. Nei giudizi inerenti alle prede aeronautiche fanno parte del tribunale delle prede, costituito a norma dell', in sostituzione dell'ufficiale della Regia marina e del direttore generale per la marina mercantile, rispettivamente, un ufficiale generale o superiore della Regia aeronautica e il direttore generale dell'aviazione civile e del traffico aereo.
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