Art. 275 · Corrispondenza; pacchi postali.
Legge di guerraSez. 6a

Art. 275

292 / 403

Corrispondenza; pacchi postali.

In vigore dal 30 set 1938
La corrispondenza postale, trovata a bordo di un aeromobile nemico o neutrale, è, di regola, inviolabile. Se l'aeromobile è catturato, la corrispondenza è inviata a destinazione col minore ritardo possibile, salvo che sussistano fondati motivi di sospetto, nel qual caso essa può essere sottoposta a censura. I pacchi postali non sono considerati come corrispondenza, e subiscono lo stesso trattamento della merce. La disposizione del primo comma non si applica alla corrispondenza destinata a una zona bloccata o assediata o da essa proveniente, salve le disposizioni speciali per la corrispondenza diplomatica e consolare.
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