Art. 272 · Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci.
Legge di guerraSez. 4a

Art. 272

268 / 403

Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci.

In vigore dal 30 set 1938
Il Ministro dell'aeronautica può concedere a coloro che hanno eseguito la cattura, o che vi hanno concorso, speciali compensi sul valore delle navi, degli aeromobili e delle merci confiscati, nella misura da determinarsi di concerto con il Ministro delle finanze.
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