Art. 26 · Forze armate dello Stato italiano.
Legge di guerraTitolo IICapo ISez. 1a

Art. 26

135 / 403

Forze armate dello Stato italiano.

In vigore dal 30 set 1938
Appartengono alle forze armate dello Stato italiano: 1° i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nonché chiunque, a norma di legge, acquisti la qualità di militare; 2° i militarizzati, gli assimilati ai militari e gli appartenenti a corpi civili militarmente ordinati, se sono inquadrati nelle forze armate indicate nel numero 1° e muniti dei distintivi prescritti.
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