Legge di guerra›Titolo II›Capo I›Sez. 1a
Art. 26
135 / 403Forze armate dello Stato italiano.
In vigore dal 30 set 1938
Appartengono alle forze armate dello Stato italiano:
1° i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nonché chiunque, a norma di legge, acquisti la qualità di militare;
2° i militarizzati, gli assimilati ai militari e gli appartenenti a corpi civili militarmente ordinati, se sono inquadrati nelle forze armate indicate nel numero 1° e muniti dei distintivi prescritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-26