Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 256
185 / 403Cattura e confisca dell'aeromobile che trasporta contrabbando.
In vigore dal 30 set 1938
Se il contrabbando di guerra trasportato dall'aeromobile, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, costituisce più della metà del carico commerciale, anche l'aeromobile è soggetto a cattura e confisca.
La cattura dell'aeromobile può avvenire soltanto fino a che il contrabbando si trova a bordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-256