Art. 254 · Catturabilità del contrabbando di guerra.
Legge di guerraSez. 2a

Art. 254

183 / 403

Catturabilità del contrabbando di guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Le cose costituenti contrabbando di guerra sono soggette a cattura e confisca se risulta in qualunque modo la loro destinazione alle forze armate nemiche, ovvero a un territorio nemico od occupato dalle forze armate nemiche. La destinazione nemica è presunta, esclusa ogni prova contraria: 1° se i documenti indicano che le cose costituenti contrabbando devono essere sbarcate in uno dei luoghi indicati nel comma precedente o consegnate alle forze armate del nemico; 2° se l'aeromobile, prima di arrivare al territorio neutrale, al quale, secondo i documenti, la merce è diretta, deve fare scalo in uno dei luoghi indicati nel comma precedente, o comunque sorvolarli, ovvero raggiungere le forze armate del nemico. Sono altresì catturate e confiscate le altre merci, che si trovano a bordo e che appartengono al proprietario delle cose costituenti contrabbando di guerra.
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