Art. 25 · Legittimi belligeranti.
Legge di guerraTitolo IICapo ISez. 1a

Art. 25

134 / 403

Legittimi belligeranti.

In vigore dal 30 set 1938
Sono legittimi belligeranti coloro che appartengono alle forze armate di uno Stato, ivi comprese le milizie e i corpi volontari, che le costituiscono o ne fanno parte. Sono legittimi belligeranti anche gli appartenenti a milizie o corpi volontari diversi da quelli indicati nel comma precedente, purchè operino a favore di uno dei belligeranti, siano sottoposti a un capo per essi responsabile, indossino una uniforme, o siano muniti di un distintivo fisso comune a tutti e riconoscibile a distanza, portino apertamente le armi, e si attengano alle leggi e agli usi della guerra.
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