Legge di guerra›Titolo II›Capo I›Sez. 1a
Art. 25
134 / 403Legittimi belligeranti.
In vigore dal 30 set 1938
Sono legittimi belligeranti coloro che appartengono alle forze armate di uno Stato, ivi comprese le milizie e i corpi volontari, che le costituiscono o ne fanno parte.
Sono legittimi belligeranti anche gli appartenenti a milizie o corpi volontari diversi da quelli indicati nel comma precedente, purchè operino a favore di uno dei belligeranti, siano sottoposti a un capo per essi responsabile, indossino una uniforme, o siano muniti di un distintivo fisso comune a tutti e riconoscibile a distanza, portino apertamente le armi, e si attengano alle leggi e agli usi della guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-25