Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 248
115 / 403Merci nemiche o neutrali a bordo di aeromobili.
In vigore dal 30 set 1938
Le merci nemiche a bordo di aeromobili nazionali o nemici sono soggette a cattura e confisca.
Sono altresì soggetti a cattura e confisca le merci nemiche a bordo di aeromobili alleati, tranne che le convenzioni dispongano altrimenti.
Salvo che questa legge disponga diversamente, le merci neutrali a bordo di aeromobili nemici e le merci nemiche a bordo di aeromobili neutrali, quando esse non costituiscono contrabbando di guerra, sono esenti da cattura e confisca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-248