Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 243
110 / 403Aeromobili civili nemici entrati nel territorio dello Stato ignorando l'esistenza della guerra.
In vigore dal 30 set 1938
L'autorizzazione preveduta dall'articolo precedente può essere estesa agli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, che siano entrati nel territorio dello Stato, ignorando l'esistenza della guerra.
Si presume, senza che sia ammessa prova contraria, che un aeromobile conosca l'esistenza, della guerra, qualora:
1° abbia lasciato il territorio nemico dopo l'inizio della guerra;
2° ovvero abbia lasciato un territorio neutrale dopo che la notificazione dello stato di guerra è stata fatta, in tempo utile, allo Stato, dal quale detto territorio dipende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-243